La Conversione del Fondo Patrimoniale in Trust Familiare

Contattaci per maggiori informazioni
La Conversione del Fondo Patrimoniale in Trust Familiare

Cosa s’intende per Conversione del Fondo Patrimoniale in Trust Familiare?

La tutela fornita da un fondo patrimoniale è assai minore di quella garantita da un trust familiare, per quanto riguarda sia l’oggetto del patrimonio destinato (in un fondo patrimoniale possono conferirsi solo beni immobili o mobili registrati, come ad esempio le automobili), sia  i soggetti coinvolti (il fondo patrimoniale può essere costituito solo da soggetti coniugati o uniti civilmente, ovvero da un terzo in favore di tal soggetti).

I beni conferiti nel fondo patrimoniale, inoltre, sono quasi sempre aggredibili da qualsiasi creditore dei coniugi; per tacere del fatto che la durata del fondo è legata a quella del matrimonio o dell’unione civile.

Il trust familiare, invece:

  • può avere ad oggetto qualsiasi bene (ivi incluso il denaro ed altri beni mobili non registrati, come ad esempio le opere d’arte);
  • può essere istituito da qualunque soggetto:
  • è aggredibile solo da creditori sorti per ragioni inerenti alla gestione dei beni in trust (si pensi all’impresa che ha effettuato, su incarico del trustee, i lavori di ristrutturazione dell’immobile in trust, oppure alla banca che ha concesso un mutuo al trustee);
  • ha una durata che ben può eccedere quella del matrimonio o dell’unione civile.  

È in questo contesto che si inserisce pertanto l’idea della conversione del fondo patrimoniale in trust familiare, in modo tale da sostituire al  regime del fondo quello, più moderno ed efficace, del trust.

È possibile Trasferire i beni dal Fondo Patrimoniale al Trust?

Trasferire i beni oggetto di un fondo patrimoniale ad un trust familiare appare certamente possibile, nella misura in cui, s’intende, vengano rispettate le norme dettate dal codice civile.

Prima Tesi: il Trasferimento come Atto di Straordinaria Amministrazione

Secondo una tesi (fatta propria anche da alcune decisioni giudiziarie), l’operazione può attuarsi lasciando in vita il fondo patrimoniale, perché si tratta di un atto di straordinaria amministrazione dei beni del fondo ai sensi dell’art.169 cc. In quest'ottica, se vi sono figli minori occorre l’autorizzazione del giudice, salvo che l’atto costitutivo del fondo contenga una clausola che esclude la necessità di detta autorizzazione.

Se questa tesi fosse fondata, poiché il fondo patrimoniale resta in vita anche dopo l’istituzione del trust si produrrebbero due importanti conseguenze:

  • il termine di prescrizione di 5 anni per agire in revocatoria contro il fondo patrimoniale continua a decorrere (e se tale termine è ormai trascorso, pertanto, tale azione non è più possibile né contro il fondo, né contro il trust);
  • il termine di 1 anno per pignorare i beni in fondo patrimoniale ex art.2929-bis cc (cioè senza dover prima agire in revocatoria) continua a decorrere (e se tale termine è ormai trascorso, pertanto, tale pignoramento non è più possibile né contro il fondo, né contro il trust).

Seconda (e preferibile) Tesi: il Trasferimento come Atto di Scioglimento del Fondo Patrimoniale

Appare però più plausibile (per tutta una serie di ragioni che non è possibile esporre in questa sede: si consulti S.Bartoli, La “conversione” di un fondo patrimoniale in un trust, in S.Bartoli-F.Clauser-P.Laroma Jezzi, Casi e questioni in tema di negozi di destinazione, Milano 2019, 71 ss.) la tesi secondo la quale la conversione del fondo patrimoniale in trust richiede il preventivo scioglimento del fondo patrimoniale, cioè la stipula di una convenzione matrimoniale “estintiva” del medesimo che recenti sentenze della Cassazione ritengono ammissibile precisando che, ove vi siano figli minorenni, occorre l’autorizzazione del giudice.

Ne consegue che la suggestiva idea per cui l’operazione in esame sarebbe attuabile lasciando in vita il fondo patrimoniale appare di non sicuro fondamento e che, dal momento della costituzione del trust inizieranno a decorrere:

  • un nuovo termine di 5 anni per l’esperimento dell’azione revocatoria;
  • un nuovo termine di un anno per ricorrere al pignoramento diretto dei beni ex art.2929-bis cc.

Osservazioni Finali: è Consigliabile Convertire il Fondo Patrimoniale in Trust?

In sintesi, e per concludere, la conversione del fondo patrimoniale in un trust familiare è opportuna perché quest’ultimo istituto assicura una protezione dei beni più efficace, ma occorre tenere presente quanto segue:

  • che la prudenza consiglia di procedere, prima di istituire il trust, allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale (in caso contrario, infatti, vi è il rischio di realizzare un negozio contra legem);
  • che l’operazione è consigliabile solo per coniugi non indebitati (appunto a causa dello scioglimento del fondo, infatti, i termini per la revocatoria e per il pignoramento ex art.2929-bis cc iniziano a decorrere “da zero”).

Avv.Saverio Bartoli, Firenze

Può interessarti anche:

Contattaci

Informato ai sensi dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gestire la presente richiesta di informazioni.